L’apertura della nuova stagione venatoria è il momento più atteso da ogni cacciatore. Per garantire un corretto svolgimento dell’attività venatoria ed apprezzare a pieno questa passione, vi ricordiamo alcune delle principali regole.
IL VADEMECUM DEL CACCIATORE

1) Rispetto delle coltivazioni agricole e delle regole per l’accesso ai fondi e terreni oggetto di caccia. Anche se il codice civile (art. 842) autorizza i cacciatori ad entrare, per l’esercizio venatorio, all’interno dei terreni di proprietà privata, occorre prestare la massima attenzione e la massima educazione nell’attraversamento con i veicoli delle aree interessate ricordandosi sempre che, in materia di circolazione fuoristrada la normative regionali impongono regole da rispettare.
2) Vi è divieto di ingresso dei cani da caccia nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.
3) La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. L’istallazione dell’appostamento temporaneo dovrà avvenire solamente da un’ora prima dell’orario previsto per l’inizio della giornata di caccia e potrà essere utilizzata vegetazione spontanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente. Sono consentiti anche gli appostamenti temporanei costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).
È importante mantenere la distanza di m.80 tra appostamenti temporanei e 100 metri tra temporaneo e fisso, nel caso di prelievo di selvaggina minuta e colombacci. Se l’appostamento temporaneo usa i richiami la distanza da mantenere è 200 m come anche tra temporaneo e fisso per la caccia a palmipedi e trampolieri.
Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia (tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, fondi chiusi etc.).

4) È vietato cacciare con reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola. Inoltre martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio.
5) Vige il divieto di trasportare armi da caccia (che non siano scariche e in custodia) all’ingresso dei centri abitati o dalle zone dove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque tipo e nei giorni in cui la caccia è vietata.
6) È vietato cacciare nei terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali;
7) La caccia nei fondi dove c’è la presenza di bestiame o di macchine agricole in funzione è consentita solo a una distanza superiore ai cento metri dalla mandria o dal gregge o dal branco;
8) “E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali…. da stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”.
L’esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.
La distanza da mantenere dai fabbricati e immobili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro è di m. 100.

9) Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento temporaneo andrà immediatamente rimosso. Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giornata di caccia da un sito ad un altro.
10) Bisogna aver cura di raccogliere i bossoli di cartucce sparate, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per riguardo e cura del nostro territorio e per dare un immagine civile e rispettosa del cacciatore.